Descrizione
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, per quanto previsto ai sensi dell’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.
Se l’Amministrazione individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi riguardo i documenti richiesti, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; in questo caso l’accesso potrà avere luogo solo dopo 10 gg dalla ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, salvo motivata opposizione, ai sensi dall’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006).